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Il Regolamento della Camera

Parte II - Procedimento Legislativo
Capo XVI - Dell'Esame in Sede Referente
  • Art. 77
    1. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia identica, l'esame deve essere abbinato.
    2. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente a norma dell'articolo 79.
    3. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA